Art. 22. Verifica dei requisiti 1. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive, e' accertato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei confronti del concorrente prescelto quale affidatario che, nel termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, deve produrre i documenti che non possono essere acquisiti d'ufficio. 2. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento degli atti eventualmente gia' adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni. 3. Qualora l'accertamento dia esito negativo si puo' procedere, con le medesime modalita', nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 21. 4. E¨ mera facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonche' disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati. Art. 23 Conclusione del contratto 1. Il contratto e' concluso con il concorrente individuato mediante le procedure di cui ai precedenti articoli, che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento. 2. Il dirigente competente provvede alla formale stipulazione del contratto qualora il bando di gara non specifichi che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto e in tutti i casi in cui sia opportuna la ricognizione delle condizioni che disciplinano il rapporto contrattuale. 3. Il contratto e' concluso in forma scritta con le modalita' indicate nel bando di gara o nella lettera di invito ed e' approvato entro il termine di irrevocabilita' dell'offerta ivi previsto. 4. L'efficacia del contratto e' sospesa fino all'approvazione, ed il dirigente competente puo' motivatamente negarla per vizi di legittimita' nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico. 5. Il capitolato generale e i contratti devono prevedere una clausola che, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice civile, escluda espressamente la corresponsione di indennizzi in caso di mancata approvazione.