Art. 22.
                       Verifica dei requisiti
    1.  Il  possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, per i
quali  sia  ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive, e'
accertato  ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto
1990,   n.   241,  nei  confronti  del  concorrente  prescelto  quale
affidatario    che,    nel   termine   fissato   dall'amministrazione
aggiudicatrice,  deve  produrre  i  documenti  che non possono essere
acquisiti d'ufficio.
    2.  L'accertata  presenza  di  elementi  non  conformi  a  quelli
dichiarati  o  la  mancata  prova del possesso dei requisiti comporta
l'annullamento  degli  atti  eventualmente gia' adottati in favore di
chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
    3.  Qualora  l'accertamento dia esito negativo si puo' procedere,
con  le  medesime  modalita', nei confronti del concorrente che segue
nella graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 21.
    4.  E¨  mera  facolta'  dell'amministrazione  aggiudicatrice,  in
qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni
sul  contenuto  di documenti, certificati e dichiarazioni presentate,
nonche'   disporre  accertamenti  d'ufficio  circa  il  possesso  dei
requisiti dichiarati.
                               Art. 23
                      Conclusione del contratto
    1.  Il  contratto  e'  concluso  con  il  concorrente individuato
mediante  le  procedure  di  cui  ai  precedenti articoli, che sia in
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento.
    2. Il dirigente competente provvede alla formale stipulazione del
contratto  qualora  il bando di gara non specifichi che il verbale di
aggiudicazione tiene luogo del contratto e in tutti i casi in cui sia
opportuna  la  ricognizione  delle  condizioni  che  disciplinano  il
rapporto contrattuale.
    3.  Il  contratto  e'  concluso in forma scritta con le modalita'
indicate  nel bando di gara o nella lettera di invito ed e' approvato
entro il termine di irrevocabilita' dell'offerta ivi previsto.
    4. L'efficacia del contratto e' sospesa fino all'approvazione, ed
il  dirigente  competente  puo'  motivatamente  negarla  per  vizi di
legittimita'  nelle  procedure  di  affidamento o per gravi motivi di
interesse pubblico.
    5.  Il  capitolato  generale  e  i contratti devono prevedere una
clausola  che,  ai  sensi  degli  articoli 1341 e 1342 Codice civile,
escluda  espressamente  la  corresponsione  di  indennizzi in caso di
mancata approvazione.