Art. 24.
                          Ufficiale rogante
    1.  I  contratti ed i verbali di aggiudicazione, e tutti gli atti
per cui occorra pubblicita' e autenticita' della forma, sono ricevuti
con   le   modalita'  prescritte  dalla  legge  notarile,  in  quanto
applicabili, dal funzionario designato quale ufficiale rogante.
    2.   L'ufficiale   rogante,   in   particolare,   presenzia  allo
svolgimento  della  gara,  ne  redige i verbali, accerta l'osservanza
degli  adempimenti  necessari per la stipulazione del contratto, cura
l'effettuazione  delle  attivita'  e  delle  operazioni connesse alla
conclusione    del    contratto   e   spettanti   all'amministrazione
aggiudicatrice,  fatte salve le competenze relative agli accertamenti
di cui all'art. 22.
    3.   L'ufficiale  rogante  cura  altresi'  la  registrazione  dei
contratti  e  i  relativi  adempimenti  previsti dalle norme fiscali,
nonche' la conservazione dei contratti e il rilascio delle copie alle
parti.
    4.  Le  amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per
la  nomina  dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei
contratti.