Art. 24. Ufficiale rogante 1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione, e tutti gli atti per cui occorra pubblicita' e autenticita' della forma, sono ricevuti con le modalita' prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario designato quale ufficiale rogante. 2. L'ufficiale rogante, in particolare, presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attivita' e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'art. 22. 3. L'ufficiale rogante cura altresi' la registrazione dei contratti e i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali, nonche' la conservazione dei contratti e il rilascio delle copie alle parti. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.