Art. 25.
                        Durata del contratto
    1.  I contratti devono avere termini e durata certi, di norma non
superiore all'anno.
    2.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni,  la  proroga o la
rinnovazione  sono consentite se espressamente previste nel contratto
originario  o  nel  capitolato  speciale. La facolta' di rinnovare il
contratto o di prorogarne la durata deve essere altresi' prevista nel
bando  di  gara  o  nella  lettera  di  invito  ed incide sul calcolo
dell'importo  stimato  dell'appalto,  ma non sulla determinazione dei
requisiti richiesti per l'affidamento del contratto originario.
    3.  I  contratti  per  le  forniture  e/o  i servizi di carattere
ricorrente  e  pluriennale non possono avere durata superiore ai nove
anni.