Art. 25. Durata del contratto 1. I contratti devono avere termini e durata certi, di norma non superiore all'anno. 2. Ferme restando le vigenti disposizioni, la proroga o la rinnovazione sono consentite se espressamente previste nel contratto originario o nel capitolato speciale. La facolta' di rinnovare il contratto o di prorogarne la durata deve essere altresi' prevista nel bando di gara o nella lettera di invito ed incide sul calcolo dell'importo stimato dell'appalto, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto originario. 3. I contratti per le forniture e/o i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.