Art. 26. Cauzione provvisoria e definitiva 1. I contratti devono prevedere le penalita' per il mancato o inesatto adempimento, ivi compresa la ritardata esecuzione delle prestazioni. 2. Qualora sia richiesta la presentazione della cauzione provvisoria, il bando di gara o la lettera di invito ne indicano la misura e le forme di costituzione. 3. La cauzione provvisoria prestata dall'affidatario e' vincolata fino alla conclusione del contratto e fino alla costituzione della cauzione definitiva. Qualora il verbale tenga luogo di contratto, la cauzione prestata dall'affidatario e' cauzione definitiva a tutti gli effetti. 4. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate per effetto della conclusione del contratto e, comunque, entro il termine di irrevocabilita' dell'offerta, di cui al comma 3 dell'art. 23. 5. La cauzione provvisoria e' incamerata qualora non sia provato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22, nonche' qualora l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto. 6. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il contraente deve prestare idonea cauzione definitiva, anche mediante integrazione del deposito cauzionale provvisorio. Il capitolato generale individua la misura e le forme di costituzione della cauzione definitiva. 7. La facolta' di non richiedere il deposito cauzionale definitivo puo'' essere esercitata, nei soli casi consentiti dalle disposizioni vigenti, a condizione che comporti un miglioramento del prezzo offerto.