Art. 26.
                  Cauzione provvisoria e definitiva
    1.  I  contratti  devono  prevedere le penalita' per il mancato o
inesatto  adempimento,  ivi  compresa  la  ritardata esecuzione delle
prestazioni.
    2.   Qualora   sia  richiesta  la  presentazione  della  cauzione
provvisoria,  il  bando di gara o la lettera di invito ne indicano la
misura e le forme di costituzione.
    3. La cauzione provvisoria prestata dall'affidatario e' vincolata
fino  alla  conclusione  del contratto e fino alla costituzione della
cauzione  definitiva. Qualora il verbale tenga luogo di contratto, la
cauzione prestata dall'affidatario e' cauzione definitiva a tutti gli
effetti.
    4.  Le  cauzioni  provvisorie  degli  altri  concorrenti  vengono
svincolate  per  effetto della conclusione del contratto e, comunque,
entro  il  termine di irrevocabilita' dell'offerta, di cui al comma 3
dell'art. 23.
    5.  La cauzione provvisoria e' incamerata qualora non sia provato
il  possesso  dei  requisiti  ai  sensi dell'art. 22, nonche' qualora
l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto.
    6.  A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto
il   contraente  deve  prestare  idonea  cauzione  definitiva,  anche
mediante   integrazione   del  deposito  cauzionale  provvisorio.  Il
capitolato  generale  individua  la misura e le forme di costituzione
della cauzione definitiva.
    7.   La   facolta'  di  non  richiedere  il  deposito  cauzionale
definitivo  puo''  essere  esercitata, nei soli casi consentiti dalle
disposizioni  vigenti, a condizione che comporti un miglioramento del
prezzo offerto.