Art. 27.
                  Anticipazioni e revisioni prezzi
    1.  I  contratti  non  possono prevedere pagamenti anticipati ne'
interessi  per  somme  che i contraenti devono anticipare per la loro
esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti
dei beni o delle prestazioni fornite.
    2.  Qualora sia consentita la corresponsione di anticipazioni, il
dirigente  competente puo' motivatamente disporle, previa prestazione
di idonee garanzie da parte del contraente.
    3.  I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono
fatti  salvi  i  casi di prezzi o tariffe amministrati, controllati o
individuati  per  legge  o  per  atto  amministrativo  nonche', per i
contratti di durata pluriennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del
comma 4 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    4.  I  contratti  non  possono  prevedere  dilazioni di pagamento
superiori   ai   novanta   giorni  dalla  data  di  esecuzione  della
prestazione contrattuale.