Art. 27. Anticipazioni e revisioni prezzi 1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati ne' interessi per somme che i contraenti devono anticipare per la loro esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti dei beni o delle prestazioni fornite. 2. Qualora sia consentita la corresponsione di anticipazioni, il dirigente competente puo' motivatamente disporle, previa prestazione di idonee garanzie da parte del contraente. 3. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono fatti salvi i casi di prezzi o tariffe amministrati, controllati o individuati per legge o per atto amministrativo nonche', per i contratti di durata pluriennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 4. I contratti non possono prevedere dilazioni di pagamento superiori ai novanta giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale.