Art. 28.
                             Subappalto
    1. Il bando di gara o il capitolato speciale possono prevedere la
facolta'  di  ricorrere al subappalto per l'esecuzione di parte della
prestazione,  precisando  i limiti qualitativi e quantitativi nonche'
le  eventuali  prescrizioni  a cui e' subordinato l'esercizio di tale
facolta'.
    2.  Entro  i  limiti  e nel rispetto delle prescrizioni di cui al
comma   1   l'affidamento   in   subappalto   e'   consentito  previa
autorizzazione del dirigente competente.