Art. 28. Subappalto 1. Il bando di gara o il capitolato speciale possono prevedere la facolta' di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di parte della prestazione, precisando i limiti qualitativi e quantitativi nonche' le eventuali prescrizioni a cui e' subordinato l'esercizio di tale facolta'. 2. Entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 l'affidamento in subappalto e' consentito previa autorizzazione del dirigente competente.