Art. 29.
                           V a r i a n t i
    1.  Le  variazioni  ai  contratti  in corso di esecuzione possono
essere  ammesse,  nei  casi e alle condizioni previste dalle norme di
contabilita'   dello  Stato,  purche'  non  mutino  la  natura  della
prestazione.
    2. Al fine di assicurare la continuita' nella fornitura di beni e
servizi,  i  contratti  di  durata  non  inferiore  all'anno  possono
prevedere  che,  alla  loro  scadenza  e  su  richiesta del dirigente
competente,  l'affidatario  sia tenuto, fino ad un massimo di novanta
giorni,   a   proseguire   la   prestazione  alle  stesse  condizioni
contrattuali e senza compensi aggiuntivi.