Art. 29. V a r i a n t i 1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dalle norme di contabilita' dello Stato, purche' non mutino la natura della prestazione. 2. Al fine di assicurare la continuita' nella fornitura di beni e servizi, i contratti di durata non inferiore all'anno possono prevedere che, alla loro scadenza e su richiesta del dirigente competente, l'affidatario sia tenuto, fino ad un massimo di novanta giorni, a proseguire la prestazione alle stesse condizioni contrattuali e senza compensi aggiuntivi.