Art. 30.
                       Verifica di conformita'
    1.  Il  certificato  attestante  la conformita' della prestazione
eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali e' redatto, previa
verifica,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'esecuzione, totale o
parziale, della fornitura o del servizio.
    2.  Per  le  operazioni  di verifica di cui al comma 1 relative a
forniture  o  servizi  che  abbiano  particolari  requisiti di natura
tecnica,  il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti
della  materia. L'incarico puo' essere affidato a tecnici esterni nel
solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
    3.  Il  dirigente  di  cui  al  comma 1, dell'art. 11, approva il
certificato  di  conformita'  ovvero adotta i provvedimenti necessari
qualora  siano  emersi  difetti o irregolarita' nell'esecuzione della
prestazione.