Art. 30. Verifica di conformita' 1. Il certificato attestante la conformita' della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali e' redatto, previa verifica, nel termine di trenta giorni dall'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o del servizio. 2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L'incarico puo' essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo. 3. Il dirigente di cui al comma 1, dell'art. 11, approva il certificato di conformita' ovvero adotta i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti o irregolarita' nell'esecuzione della prestazione.