Art. 31.
                          Controlli interni
    1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici verificano annualmente la
funzionalita',  la  trasparenza  e  la  speditezza  dei  procedimenti
contrattuali,  rilevando lo stato di attuazione del programma annuale
dei  contratti  nonche'  il  rispetto  dei  termini di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241 ed alla legge rgionale 6 settembre 1993, n. 32.
    2.  Per  ciascun  contratto  di importo pari o superiore a quello
previsto  per  l'applicazione delle disposizioni della Unione europea
in   materia,   la  relazione  sulla  attivita'  contrattuale  svolta
nell'esercizio  precedente  indica l'oggetto, l'importo, la modalita'
di  affidamento, il contraente ed i soggetti invitati a presentare le
offerte.
    3, Per gli altri contratti la relazione indica quali procedure di
affidamento  siano  state  seguite  e,  con  riguardo  a ciascuno dei
soggetti  invitati a presentare le offerte, il numero e l'oggetto dei
contratti  alle  cui  procedure  e'  stato invitato e, con riguardo a
ciascun  aggiudicataro  o  affidatario,  il  numero  e  l'oggetto dei
contratti  conclusi  ed  il loro importo complessivo, Per i contratti
affidati  mediante  la  procedura  in  economia e' indicato l'importo
complessivo.