Art. 31. Controlli interni 1. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti contrattuali, rilevando lo stato di attuazione del programma annuale dei contratti nonche' il rispetto dei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla legge rgionale 6 settembre 1993, n. 32. 2. Per ciascun contratto di importo pari o superiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni della Unione europea in materia, la relazione sulla attivita' contrattuale svolta nell'esercizio precedente indica l'oggetto, l'importo, la modalita' di affidamento, il contraente ed i soggetti invitati a presentare le offerte. 3, Per gli altri contratti la relazione indica quali procedure di affidamento siano state seguite e, con riguardo a ciascuno dei soggetti invitati a presentare le offerte, il numero e l'oggetto dei contratti alle cui procedure e' stato invitato e, con riguardo a ciascun aggiudicataro o affidatario, il numero e l'oggetto dei contratti conclusi ed il loro importo complessivo, Per i contratti affidati mediante la procedura in economia e' indicato l'importo complessivo.