Art. 34. Norme transitorie 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad applicare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 del regolamento regionale 11 novembre 1980, n. 53, continuano ad applicarli fino all'approvazione degli atti che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 e degli articoli 5, 10,16, 32, sono di loro competenza. 2. Gli articoli del regolamento regionale n. 53 del 1980, la cui applicazione e' consentita ai sensi del comma 1, cessano comunque di aver efficacia dopo il 31 dicembre 2000. 3. Alle procedure di agiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito. 4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi. La prcsente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI