Art. 34.
                          Norme transitorie
    1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  che, fino all'entrata in
vigore  della presente legge, sono tenute ad applicare, in tutto o in
parte,  gli  articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17,  18,  19,  20,  21,  22, 24 del regolamento regionale 11 novembre
1980,  n.  53,  continuano  ad applicarli fino all'approvazione degli
atti che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 e degli articoli 5, 10,16,
32, sono di loro competenza.
    2.  Gli articoli del regolamento regionale n. 53 del 1980, la cui
applicazione  e' consentita ai sensi del comma 1, cessano comunque di
aver efficacia dopo il 31 dicembre 2000.
    3. Alle procedure di agiudicazione o di affidamento in corso alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  ai relativi
contratti  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  al momento della
pubblicazione  del  bando,  ove richiesta, ovvero di spedizione della
lettera di invito.
    4.  Ai  contratti  in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore  della  presente legge si applicano le disposizioni vigenti al
momento della conclusione dei contratti stessi.
    La  prcsente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 25 febbraio 2000
                            VASCO ERRANI