Art. 4. Programmazione 1. Entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici programmano lo svolgimento dell'attivita' contrattuale. 2. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse finanziarie necessarie; possono specificare le priorita', i criteri e gli indirizzi da seguire, le strutture organizzative cui sono destinati nonche' le modalita' relative al controllo dei risultati. 3. I programmi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13. 4. La relazione sull'attivita' contrattuale svolta nell'esercizio precedente illustra i risultati conseguiti, anche mediante elaborazione delle informazioni raccolte ai fini del controllo di gestione; evidenzia il grado di soddisfacimento delle esigenze e di raggiungimento degli obiettivi perseguiti motivando le ragioni dell'eventuale scostamento rispetto a quelli attesi; indica le misure correttive eventualmente necessarie. 5. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le procedure e le modalita' per l'elaborazione del programma relativo all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza.