Art. 4.
                           Programmazione
    1.   Entro   quarantacinque   giorni  dall'inizio  dell'esercizio
finanziario,   le   amministrazioni   aggiudicatrici  programmano  lo
svolgimento dell'attivita' contrattuale.
    2.  I  programmi  individuano  le  esigenze  da  soddisfare,  gli
obiettivi  che  si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le
risorse  finanziarie  necessarie; possono specificare le priorita', i
criteri  e  gli  indirizzi da seguire, le strutture organizzative cui
sono  destinati  nonche'  le  modalita'  relative  al  controllo  dei
risultati.
    3. I programmi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13.
    4. La relazione sull'attivita' contrattuale svolta nell'esercizio
precedente   illustra   i   risultati   conseguiti,   anche  mediante
elaborazione  delle  informazioni  raccolte  ai fini del controllo di
gestione;  evidenzia  il grado di soddisfacimento delle esigenze e di
raggiungimento   degli  obiettivi  perseguiti  motivando  le  ragioni
dell'eventuale scostamento rispetto a quelli attesi; indica le misure
correttive eventualmente necessarie.
    5. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le procedure
e   le   modalita'   per   l'elaborazione   del   programma  relativo
all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza.