Art. 5. Attuazione dei programmi 1. I dirigenti attuano i programmi di cui all'art. 4, adottando le specificazioni, le puntualizzazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi. 2. particolare, compete ai diligenti: a) determinare le caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto e la sua disciplina, l'importo presunto, il sistema e i criteri di scelta deI contraente; b) provvedere alla pubblicazione dei bandi indicativi sulla base degli obiettivi definiti dai programmi di cui all'art. 4, articolati per tipologia e importo complessivo presunto, secondo il sistema di classificazione previsto dalle disposizioni dell'Unione europea; c) determinare l'avvio della procedura per la scelta del contraente, adottando il bando, il capitolato speciale e la lettera d'invito; d) manifestare anche all'esterno la volonta' dell'amministrazione aggiudicatrice, sia nella procedura per la scelta del contraente che nella conclusione ed esecuzione del contratto, curando ogni adempimento necessario; e) provvedere alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalita' dei servizi, secondo modalita' individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice.