Art. 5.
                      Attuazione dei programmi
    1.  I  dirigenti attuano i programmi di cui all'art. 4, adottando
le  specificazioni,  le puntualizzazioni, gli adeguamenti operativi e
gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi.
    2. particolare, compete ai diligenti:
      a) determinare le caratteristiche delle prestazioni oggetto del
contratto  e  la  sua  disciplina, l'importo presunto, il sistema e i
criteri di scelta deI contraente;
      b) provvedere  alla  pubblicazione  dei  bandi indicativi sulla
base  degli  obiettivi  definiti  dai  programmi  di  cui all'art. 4,
articolati  per  tipologia e importo complessivo presunto, secondo il
sistema  di  classificazione  previsto dalle disposizioni dell'Unione
europea;
      c) determinare  l'avvio  della  procedura  per  la  scelta  del
contraente,  adottando  il bando, il capitolato speciale e la lettera
d'invito;
      d) manifestare      anche      all'esterno      la     volonta'
dell'amministrazione  aggiudicatrice,  sia  nella  procedura  per  la
scelta  del  contraente  che  nella  conclusione  ed  esecuzione  del
contratto, curando ogni adempimento necessario;
      e) provvedere alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove
motivatamente  necessarie  a  non  pregiudicare  la funzionalita' dei
servizi,  secondo  modalita'  individuate da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice.