Art. 6. Capitolati e atti di gara 1. La giunta regionale puo' deliberare il capitolato generale per l'acquisizione di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 nonche' schemi tipo di bandi, lettere d'invito e atti, differenziati per tipologia di gara, il cui contenuto puo' essere integrato dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alle specificita' dei beni e dei servizi da acquisire. 2. Gli schemi tipo possono altresi' contenere schede di sintesi per la semplificazione degli oneri documentali di cui all'art. 18. 3. I dirigenti determinano i capitolati speciali, individuando l'oggetto del servizio o della fornitura, le caratteristiche tecuico-merceologiche, l'ammontare presunto della spesa, il termine il luogo e le modalita' della prestazione, le modalita' di esecuzione e di verifica tecnica della prestazione, le penali applicabili per i ritardi nelle consegne e per altri inadempimenti, nonche' ogni altra clausola contrattuale necessaria, anche in materia fiscale e di registro.