Art. 6.
                      Capitolati e atti di gara
    1. La giunta regionale puo' deliberare il capitolato generale per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  da parte dei soggetti di cui al
comma  1 dell'art. 1 nonche' schemi tipo di bandi, lettere d'invito e
atti,  differenziati  per  tipologia  di  gara, il cui contenuto puo'
essere  integrato  dalle  amministrazioni aggiudicatrici in relazione
alle specificita' dei beni e dei servizi da acquisire.
    2.  Gli  schemi tipo possono altresi' contenere schede di sintesi
per la semplificazione degli oneri documentali di cui all'art. 18.
    3.  I  dirigenti  determinano i capitolati speciali, individuando
l'oggetto   del   servizio  o  della  fornitura,  le  caratteristiche
tecuico-merceologiche,  l'ammontare  presunto della spesa, il termine
il luogo e le modalita' della prestazione, le modalita' di esecuzione
e  di verifica tecnica della prestazione, le penali applicabili per i
ritardi  nelle consegne e per altri inadempimenti, nonche' ogni altra
clausola  contrattuale  necessaria,  anche  in  materia  fiscale e di
registro.