Art. 7. Bandi di gara 1. In caso di asta pubblica, il bando di gara indica: a) l'amministrazione aggiudicatrice; b) la descrizione della fornitura o servizio oggetto del contratto con gli estremi dell'atto di approvazione del programma annuale e dell'atto di indizione della gara; c) l'importo a base di gara; d) il responsabile del procedimento contrattuale; e) le condizioni del contratto nonche l'ufficio presso il quale richiedere il capitolato speciale e i documenti pertinenti, con oneri a carico del richiedente; f) le modalita', le forme ed il termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni, e della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, anche ai sensi dell'art. 18; g) le modalita' relative alla cauzione provvisoria, ove richiesta, e alle altre eventuali garanzie; h) l'ufficio competente a ricevere le offerte; i) l'eventuale possibilita' di presentare offerte limitate ad una parte della fornitura o deI servizio; l) il criterio di aggiudicazione della gara e, ove necessario, i relativi elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza; m) il dirigente competente a stipulare il contratto; n) le eventuali altre informazioni. 2. In caso di trattativa privata con bando, di licitazione privata o di appalto concorso, il bando individua gli elementi di cui alle lettere a), b), c), ove applicabile, d), i), l) ed n) del comma 1 ed inoltre: a) le modalita' e le forme per la redazione e l'invio delle domande di partecipazione, anche ai sensi dell'art, 18, con l'indicazione dell'ufficio competente a riceverle; b) il termine entro il quale devono pervenire le domande di partecipazione, non inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni; c) i requisiti legali, fiscali, di capacita' tecnica, economica e finanziaria necessari per essere invitati a partecipare alla gara, anche ai sensi dell'art. 18; d) la possibilita', per il soggetto che dichiari la permanenza del possesso dei requisiti documentati in sede di iscrizione all'elenco dei fornitori, di non presentare la relativa documentazione, in sede di prequalificazione; e) il termine per la spedizione degli inviti a presentare le offerte, non superiore a sassanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non puo' essere superiore a trenta giorni. 3, In caso di raggruppamento temporaneo, il bando di gara indica inoltre in quale misura i requisiti di capacita' tecnica, economica e finanziaria debbano essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, o dal raggruppamento unitariamente considerato, ovvero dal solo mandatario. 4. Il contenuto del bando deve conformarsi alle prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalita' organizzata.