Art. 9.
                        Visita di sopralluogo
    1.  Qualora  ai fini della formulazione dell'offerta sia ritenuta
necessaria    l'effettuazione   di   sopralluogo,   I'amministrazione
aggiudicatrice  definisce,  nel  bando  di  gara  o  nella lettera di
invito,  le  relative  modalita'  organizzative  e documentali, anche
mediante  la  previsione  di  un'unica  seduta alla quale partecipino
tutti i soggetti interessati.
    2.  La  seduta pubblica di sopralluogo e' effettuata non oltre il
decimo giorno precedente il termine per la ricezione delle offerte e,
comunque,  non oltre il quinto giorno precedente tale termine qualora
quest'ultimo  sia  stato  ridotto  per  motivata urgenza ai sensi del
comma 1, lettera b) dell'art. 8.