(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 27 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e al capo VII del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini. 2. L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalita' educative generali. 3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attivita', con particolare riguardo all'organizzazione museale. 4. Le norme della presente legge si applicano altresi' ai beni e agli istituti culturali la cui gestione sara' trasferita dallo Stato agli enti locali in applicazione del capo V, titolo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 5. Ai fini della presente legge si intendono: a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di interesse locale, nonche' le loro articolazione miste; b) per "beni culturali", i beni definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del decreto legislativo 112/1998 ad esclusione degli istituti culturali.