Art. 10.
                        Obiettivi di qualita'
    1.  Al  fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di
garantire la migliore qualita' dei servizi di conservazione, gestione
e valorizzazione dei beni culturali, l'istituto per i beni artistici,
culturali   e   naturali  elabora,  in  collaborazione  coi  soggetti
interessati  e  con  le  organizzazioni  professionali  entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, gli standard di servizio
e  di  professionalita'  degli  addetti  e  li  propone  alla  giunta
regionale per l'approvazione.
    2.  Tali standard sono definiti secondo la natura, la dimensione,
la  localizzazione  e  l'eventuale  organizzazione  in  sistema degli
istituti  considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai
sensi   del  comma  2  dell'art. 3  e  nei  casi  di  affidamento  di
particolari   servizi   alle   organizzazioni  del  volontariato,  da
impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati
dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.
    3.  Gli  standard  si  applicano  anche  in  caso  di affidamento
all'esterno  di  funzioni e servizi propri degli istituti culturali e
dei loro sistemi.
    4.  L'istituto  per  i  beni  artistici,  culturali e naturali fa
riferimento,  per l'elaborazione degli standard, rispettivamente alle
raccomandazioni  dell'International Federation of Library Association
(IFLA)  per  i  servizi  bibliotecari,  del Conseil International des
Archives   (CIA)   per   i   servizi   archivistici   e   al   codice
dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.
    5.  Il  rispetto  degli  standard, verificato dall'istituto per i
beni   artistici,   culturali   e  naturali,  e'  condizione  per  la
concessione di contributi.
    6. Al fine di accedere ai finanziamenti della presente legge, gli
enti  gestori  degli  istituti  culturali sono tenuti ad adottare gli
standard,  inserendoli  nei  rispettivi  regolamenti,  entro due anni
dalla loro approvazione da parte della giunta regionale.