Art. 11.
               Organizzazione bibliotecaria regionale
    1.  Le  biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali
che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e
istituzionale  e  la  loro  prevalente  tipologia, all'attuazione del
diritto  di  tutti  i  cittadini  all'informazione  e  all'educazione
permanente,  nonche'  allo  sviluppo della ricerca e della conoscenza
mediante  la  raccolta,  l'ordinamento,  la conservazione, la messa a
disposizione  del  pubblico  dei documenti e l'erogazione dei servizi
informativi.
    2.   L'organizzazione   bibliotecaria   regionale  e'  costituita
dall'insieme   di   biblioteche,   archivi,   fototeche,   fonoteche,
videoteche,   mediateche   e   altri   centri   di  documentazione  e
informazione,  comunque  denominati,  degli  enti  locali  e di altri
soggetti  pubblici  e  privati  convenzionati,  e  dal  complesso dei
servizi  e  delle  attivita'  rivolte a favorire l'accesso di tutti i
cittadini alla conoscenza e all'informazione.
    3.  Gli  archivi degli enti locali o comunque di interesse locale
afferiscono  di  diritto,  a  tutti  gli  effetti, all'organizzazione
bibliotecaria regionale nel rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409 e della normativa nazionale
vigente.