Art. 11. Organizzazione bibliotecaria regionale 1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonche' allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi. 2. L'organizzazione bibliotecaria regionale e' costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attivita' rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione. 3. Gli archivi degli enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e della normativa nazionale vigente.