Art. 12. I servizi e la cooperazione bibliotecaria 1. Le biblioteche forniscono i servizi di cui al comma 1 del precedente articolo, nei rispetto dei principi stabiliti dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, mediante: a) la corretta conservazione dei documenti; b) la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali; c) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi; d) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attivita' di alta complessita' tecnico-scientifica. 2. L'uso delle biblioteche e degli archivi e' gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, gli archivi e i centri di documentazione possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi. I proventi finanziano le attivita' dell'istituto. 3. Le biblioteche degli enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i comuni e le province territorialmente competenti, costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni. 4. Le biblioteche e gli archivi partecipano, con il concorso delle rispettive province e il coordinamento dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.