Art. 14.
                  Organizzazione museale regionale
    1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul
territorio,  che  interagiscono  e  cooperano  con gli altri istituti
culturali  per  garantire  la  piu' diffusa conoscenza del patrimonio
culturale  della  Regione e per promuovere la sua funzione educativa,
nonche'  la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini
del turismo culturale.
    2.  L'organizzazione  museale  regionale e' costituita dai musei,
dai  siti  e  dagli  oggetti  di  rilevanza  monumentale, artistica e
archeologica,  nonche' dalle raccolte d'interesse artistico, storico,
tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico
e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.
    3.  I musei e i beni culturali trasferiti in gestione dallo Stato
a  norma  dell'art. 150  dal  decreto  legislativo  112/1998  vengono
ricompresi a tutti gli effetti nell'organizzazione museale regionale.
Art.  15.  I  servizi  e  la  cooperazione  museale      1.  I  musei
acquisiscono   e   conservano   le  testimonianze  della  civilta'  e
dell'ambiente,  le  studiano,  le  valorizzano  e  ne  diffondono  la
conoscenza.
    2. Sono compiti fondamentali dei musei, nel rispetto dei principi
stabiliti dall'International Coundil of Museuni (ICOM):
      a) l'incremento,  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
proprio  patrimonio,  nonche'  degli strumenti, delle attivita' e dei
servizi   finalizzati   alla  divulgazione  scientifica-didattica,  e
turistico-culturale;
      b) la   promozione  di  ricerche,  manifestazioni  e  attivita'
culturali  in grado di garantire la piu' ampia conoscenza e fruizione
del  proprio  patrimonio,  anche  in  rapporto  alle  risorse  e alle
attivita'  di  altri  istituti  culturali operanti nel proprio ambito
territoriale o tematico;
      c) l'impiego  di  personale  qualificato  in  grado  di gestire
attivita' di alta complessita' tecnico-scientifica.
    3.  Al  fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e
utilizzazione  delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli
enti  titolari  di  musei,  raccolte  e collezione di beni artistici,
culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la
stipula  di  convenzioni,  di  norma  sentiti  i comuni e le province
territorialmente   competenti,   con   altre  istituzioni  regionali,
nazionali  ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale
o tematico.
    4.  L'uso  dei  musei per documentati fini di studio e' gratuito.
Nell'ambito   dei  sistemi  di  cui  al  comma  precedente,  i  musei
concordano  servizi  comuni agli utenti, anche concertandone i prezzi
al pubblico.
    5. I musei partecipano, con il concorso delle rispettive province
e  il  coordinamento  dell'istituto per i beni artistici, culturali e
naturali,  alla  definizione  e sperimentazione degli standard di cui
all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.