Art. 14. Organizzazione museale regionale 1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la piu' diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonche' la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale. 2. L'organizzazione museale regionale e' costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonche' dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati. 3. I musei e i beni culturali trasferiti in gestione dallo Stato a norma dell'art. 150 dal decreto legislativo 112/1998 vengono ricompresi a tutti gli effetti nell'organizzazione museale regionale. Art. 15. I servizi e la cooperazione museale 1. I musei acquisiscono e conservano le testimonianze della civilta' e dell'ambiente, le studiano, le valorizzano e ne diffondono la conoscenza. 2. Sono compiti fondamentali dei musei, nel rispetto dei principi stabiliti dall'International Coundil of Museuni (ICOM): a) l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio, nonche' degli strumenti, delle attivita' e dei servizi finalizzati alla divulgazione scientifica-didattica, e turistico-culturale; b) la promozione di ricerche, manifestazioni e attivita' culturali in grado di garantire la piu' ampia conoscenza e fruizione del proprio patrimonio, anche in rapporto alle risorse e alle attivita' di altri istituti culturali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico; c) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attivita' di alta complessita' tecnico-scientifica. 3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentiti i comuni e le province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico. 4. L'uso dei musei per documentati fini di studio e' gratuito. Nell'ambito dei sistemi di cui al comma precedente, i musei concordano servizi comuni agli utenti, anche concertandone i prezzi al pubblico. 5. I musei partecipano, con il concorso delle rispettive province e il coordinamento dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.