Art. 16.
                          Norme transitorie
    1.  Al  procedimenti  di  concessione  di contributi e erogazione
finanziaria  in  corso  all'entrata  in vigore della presente legge e
fino  alla  loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni
delle leggi regionali previgenti ancorche' abrogate dall'art. 18.
    2. Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge
non  si  applica  il  comma 5 dell' art. 10 e possono essere concessi
contributi  una  tantum  per il raggiungimento degli standard, previo
esplicito  impegno del soggetto proponente a concorrere per almeno il
cinquanta della spesa complessiva.
    3.  Nel  primo  anno  di  vigenza della presente legge, la giunta
regionale  provvede  alla predisposizione di un piano annuale secondo
la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 7.