Art. 17.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa  fronte  mediante  l'istituzione  di appositi capitoli nella parte
spesa  del  bilancio  regionale  che verranno dotati della necessaria
disponibilita',  a  norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge
regionale  6 luglio  1977, n. 31, in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio.