Art. 17. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita', a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.