Art. 18.
                       Abrogazioni e modifiche
    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) legge  regionale  27 giugno  1977,  n. 28 "interventi per la
creazione  di  servizi  culturali  polivalenti  e  per  iniziative di
rilevazione del patrimonio bibliografico e artistico";
      b) legge regionale 27 dicembre 1983, n. 42 "norme in materia di
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale";
      c) legge  regionale  9 marzo  1990,  n. 20 "norme in materia di
musei di enti locali o di interesse locale".
    2.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale
29/1995  "riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna":
      a) le parole "ai sensi del comma 2" nel comma 3 dell'art. 2;
      b) l'art. 13.
    3.  L'art.  2,  comma  2  della stessa legge regionale 29/1995 e'
cosi' modificato:
    "2.  L'istituto  esercita altresi', nell'ambito della legge della
programmazione  e degli atti di indirizzo, le funzioni istruttorie di
competenza  regionale  relative  alla  materia  biblioteche,  archivi
storici, musei e beni culturali.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 24 marzo 2000
                               ERRANI