Art. 18. Abrogazioni e modifiche 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 27 giugno 1977, n. 28 "interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione del patrimonio bibliografico e artistico"; b) legge regionale 27 dicembre 1983, n. 42 "norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale"; c) legge regionale 9 marzo 1990, n. 20 "norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale". 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 29/1995 "riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna": a) le parole "ai sensi del comma 2" nel comma 3 dell'art. 2; b) l'art. 13. 3. L'art. 2, comma 2 della stessa legge regionale 29/1995 e' cosi' modificato: "2. L'istituto esercita altresi', nell'ambito della legge della programmazione e degli atti di indirizzo, le funzioni istruttorie di competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 24 marzo 2000 ERRANI