Art. 2. 1. Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione: a) favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi con lo Stato, le universita', gli enti locali, le fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme piu' appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi; b) promuove lo sviluppo dei servizi e delle attivita' riferiti al beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati; c) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.