Art. 2.
    1. Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:
      a)  favorisce  lo  sviluppo degli istituti culturali attraverso
forme  di collaborazione tra gli stessi con lo Stato, le universita',
gli  enti  locali,  le  fondazioni  bancarie ed altri enti pubblici e
privati,   promuovendo   l'autonomia   gestionale  nelle  forme  piu'
appropriate  a  seconda  delle  caratteristiche  dei  singoli  beni e
istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione
degli stessi;
      b) promuove  lo sviluppo dei servizi e delle attivita' riferiti
al  beni  culturali  in  particolare  attraverso interventi diretti o
convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;
      c) promuove  il raccordo delle politiche del settore con quelle
relative  a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e
territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.