Art. 3.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia
degli  enti  locali,  le  funzioni  di  indirizzo e programmazione in
materia  di  beni  e  istituti  culturali degli enti locali o ad essi
affidati. In particolare la Regione:
      a) predispone  il  programma  poliennale  e  approva  il  piano
annuale previsti dall'art. 7;
      b) attua  interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per
progetti   di   valorizzazione   di  beni  e  istituti  culturali  di
particolare   rilevanza,   anche   a  seguito  delle  proposte  della
commissione di cui all'art. 210 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3;
      c) promuove,   di   norma  tramite  convenzioni,  programmi  di
collaborazione  e  cooperazione  con le altre regioni, le universita'
degli  studi,  gli  organi dello Stato e gli organismi internazionali
operanti nel settore;
      d) promuove  e  coordina  il  censimento e la catalogazione dei
beni   culturali   secondo   le  metodologie  nazionali  definite  in
cooperazione con gli organi statali competenti;
      e) promuove  e  coordina  gli  interventi  di  manutenzione, di
conservazione  e  di  restauro  sulla  base  di  metodologie definite
d'intesa con gli organi statali competenti;
      f) esercita  le  funzioni  ad  essa  delegate  dall'art. 9  del
decreto del Presidente della Repubblica 3/1972;
      g) individua,   con   il   concorso  degli  organismi  statali,
intemazionali,    degli    enti   locali   e   delle   organizzazioni
professionali,  gli  standard  per  la  gestione  di  beni e istituti
culturali,  anche  per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la
professionalita'   e   le  competenze  specialistiche  bibliotecarie,
archivistiche e museali degli operatori;
      h) promuove  la  costituzione  di banche dati, la messa in rete
delle  notizie  relative  ai  beni culturali e la loro valorizzazione
attraverso  la  diffusione  delle informazioni con i diversi mezzi di
comunicazione;
      i) coordina,   anche   attraverso   iniziative  specifiche,  la
rilevazione  dei  dati  sugli  istituti  culturali,  i loro servizi e
attivita', nonche' sulla relativa utenza;
      l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli
operatori degli istituti culturali.
    2. La Regione stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati
titolari   di  istituti  culturali  o  di  raccolte  di  riconosciuto
interesse  culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire
le   finalita'   della  presente  legge,  qualora  la  rilevanza  del
patrimonio  o  dei  servizi  sia  tale  da concorrere all'ampliamento
dell'organizzazione bibliotecaria e di quella museale regionali. Tali
convenzioni  riguardano  la  partecipazione  a  specifiche iniziative
nell'ambito  della  programmazione  regionale  di  cui  all'art. 7  e
comportano  l'obbligo  per  tali  soggetti  di garantire l'accesso al
proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.
    3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d), e),
f), g), h), i), l) del comma 1 e di quelle del comma 2, la Regione si
avvale  di  norma  dell'istituto  regionale  per  i  beni  artistici,
culturali  e naturali, al quale si applicano le disposizioni previste
dal  capo  II del titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n.
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