Art. 3. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. In particolare la Regione: a) predispone il programma poliennale e approva il piano annuale previsti dall'art. 7; b) attua interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza, anche a seguito delle proposte della commissione di cui all'art. 210 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3; c) promuove, di norma tramite convenzioni, programmi di collaborazione e cooperazione con le altre regioni, le universita' degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore; d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti; e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti; f) esercita le funzioni ad essa delegate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1972; g) individua, con il concorso degli organismi statali, intemazionali, degli enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalita' e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori; h) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione; i) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attivita', nonche' sulla relativa utenza; l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali. 2. La Regione stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalita' della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria e di quella museale regionali. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'art. 7 e comportano l'obbligo per tali soggetti di garantire l'accesso al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 1 e di quelle del comma 2, la Regione si avvale di norma dell'istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, al quale si applicano le disposizioni previste dal capo II del titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.