Art. 4.
                       Funzioni delle province
    1.  Le  province  esercitano  le  funzioni  di  programmazione  e
valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:
      a) concorrono  alla  valorizzazione  dei  beni e degli istituti
culturali,  programmando  e  coordinndo  lo sviluppo dei servizi e il
potenziamentb  delle  strutture  anche  attraverso  la cooperazione e
l'attivazione  di  sistemi  tra gli istituti culturali, tenendo anche
conto  delle  esperienze  maturate  e  del ruolo che possono svolgere
istituti idonei del territorio;
      b) approvano,  sulla  base delle proposte presentate dai comuni
singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione
regionale, i piani annuali di cui all'art. 8;
      c) provvedono  al  rilevamento  dei  dati e alla gestione degli
archivi   di   loro   competenza,   concorrendo  all'aggiornamento  e
all'incremento del sistema informativo regionale;
      d) promuovono  il  miglioramento  dei  servizi e della gestione
anche  concorrendo  alla  definizione di standard e carta dei servizi
per le diverse tipologie di istituti culturali;
      e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale
per  quanto  concerne la formazione professionale degli operatori del
settore;
      f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti
definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e
universitarie;
      g) svolgono   attivita'  di  promozione  attraverso  iniziative
espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della
promozione turistica;
      h) gestiscono,  promuovono e valorizzano i patrimoni conservati
nei  propri  istituti  culturali  e  i beni culturali di cui hanno la
titolarita'.
    2.  Le  province,  nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono
l'integrazione  delle  risorse ed il potenziamento della cooperazione
culturale  attraverso  la sottoscrizione di accordi di programma e la
stipula   di  convenzioni  per  attivita'  concordate  di  norma  con
l'istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
    3.  Le  province  concorrono con l'istituto per i beni artistici,
culturali  e  naturali  all'attivita'  di  cui all'art. 2 della legge
regionale   10 aprile   1995,  n.  29,  con  particolare  riferimento
all'incremento   della  cooperazione  bibliotecaria,  archivistica  e
museale  e  alla  costituzione  di  sistemi organizzativi di cui agli
articoli 12 e 15.
    4.  Per  l'attuazione  dei compiti di cui al comma l. le province
possono avvalersi, con il supporto dell'istituto regionale per i beni
artistici,  culturali  e naturali, di appositi servizi tecuici dotati
di personale in possesso dei requisiti professionali specifici.