Art. 5.
                         Funzioni dei comuni
    1.  I  comuni  concorrono  all'attuazione  delle  finalita' della
presente  legge  attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico
di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il
diritto  dei  cittadini  all'informazione, alla documentazione e alla
formazione permanente.
    2. A tale fme i comuni:
      a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione
e  alla  gestione  degli istituti culturali e ne approvano i relativi
regolamenti   e   carte   dei   servizi,   promuovendone  l'autonomia
gestionale,  secondo  quanto  previsto dalla lettera a), del comma 3,
dell' art. 208 della legge regionale 3/1999;
      b) provvedono  alla  gestione  dei  musei  e degli altri beni e
istituti  culturali  loro  trasferiti  ai  sensi  dell'  art. 150 del
decreto legislativo 112/1998;
      c) assicurano  l'inventariazione  e  la  catalogazione dei beni
culturali  di  loro  titolarita'  secondo le metodologie definite dai
competenti   organi   statali,  avvalendosi  di  norma  dell'istituto
regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
      d) assicurano  la  conservazione e la tutela dei beni culturali
di  loro  titolarita' o loro affidati, attraverso la realizzazione di
interventi  di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate
con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'istituto
regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
      e) provvedono  all'integrazione  tra gli istituti culturali e i
servizi  informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti
informative e quelle degli altri enti e organismi;
      f) concorrono  con  le  province alla predisposizione dei piani
annuali,  presentando  proposte  che  riguardano  in  particolare  lo
sviluppo  delle  strutture  e  dei  servizi al fine di adeguarli agli
standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi
internazionali;
      g) promuovono  e  valorizzano i patrimoni conservati nei propri
istituti  culturali  e i beni culturali di cui hanno la titolarita' o
la gestione;
      h) provvedono,  anche  attraverso  gli strumenti urbanistici di
programmazione  e  attuazione  e  con  il  concorso dei musei civici,
all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici,
culturali e naturali del proprio territorio.
    3. Per la realizzazione di tali funzioni i comuni si avvalgono di
figure  specifiche  specialistiche  quali  bibliotecari,  archivisti,
museologi ed altri esperti dei beni culturali.
    4.  I  comuni  perseguono  l'integrazione  delle  risorse  ed  il
potenziamento    della    cooperazione    culturale   attraverso   la
sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e,
inoltre,  approvano  specifiche  iniziative  ai fini della promozione
turistica dei beni culturali del proprio territorio.