Art. 5. Funzioni dei comuni 1. I comuni concorrono all'attuazione delle finalita' della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente. 2. A tale fme i comuni: a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a), del comma 3, dell' art. 208 della legge regionale 3/1999; b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell' art. 150 del decreto legislativo 112/1998; c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarita' secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali; d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarita' o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali; e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi; f) concorrono con le province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali; g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarita' o la gestione; h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio. 3. Per la realizzazione di tali funzioni i comuni si avvalgono di figure specifiche specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali. 4. I comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.