Art. 6. Attribuzioni dell'istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29/1995 e dagli articoli 208 e 209 della legge regionale 3/1999, all'istituto per i beni artistici, culturali e naturali spetta altresi': a) curare per la Regione il raccordo tecnico-scientifico tra gli enti locali, gli organi statali della tutela e gli istituti centrali del ministero per i beni e le attivita' culturali; b) curare il concorso regionale all'esercizio della tutela e alla definizione degli standard di catalogazione e restauro di cui all'art. 149 del decreto legislativo 112/1998; c) esprimere parere alla giunta regionale in relazione agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3; d) promuovere iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale. 2. L'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'art. 7, di intesa con le province e contestualmente all'espressione del parere conforme sul piani provinciali, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale e il riparto dei relativi stanziamenti tra le province coordinati con il programma delle proprie attivita' di cui al comma 1. 3. L'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, d'intesa con gli enti interessati, puo' concorrere altresi' all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di particolare valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria e museale regionali. 4. L'istituto per i beni artistici, culturali e naturali si avvale di norma di una commissione consultiva da istituire entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge a norma dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 29/1995 e dello statuto dell'istituto stesso. La commissione consultiva, la cui composizione sara' definita con le organizzazioni professionali del settore, potra' giovarsi di articolazioni territoriali e tematiche e concorrera' in particolare alla definizione degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 10.