Art. 6.
Attribuzioni  dell'istituto regionale per i beni artistici, culturali
                             e naturali
    1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29/1995 e
dagli  articoli 208  e 209 della legge regionale 3/1999, all'istituto
per i beni artistici, culturali e naturali spetta altresi':
      a) curare  per  la  Regione il raccordo tecnico-scientifico tra
gli  enti  locali,  gli  organi  statali  della tutela e gli istituti
centrali del ministero per i beni e le attivita' culturali;
      b) curare  il  concorso  regionale all'esercizio della tutela e
alla  definizione  degli  standard di catalogazione e restauro di cui
all'art. 149 del decreto legislativo 112/1998;
      c) esprimere  parere  alla  giunta  regionale in relazione agli
interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3;
      d) promuovere  iniziative  espositive, didattiche e divulgative
del patrimonio culturale.
    2. L'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base
alla  programmazione  poliennale  di cui all'art. 7, di intesa con le
province  e  contestualmente  all'espressione del parere conforme sul
piani   provinciali,   propone   all'approvazione  della  Regione  la
suddivisione  per destinazione di intervento dei fondi annuali per la
programmazione  bibliotecaria  e  per quella museale e il riparto dei
relativi  stanziamenti  tra  le  province coordinati con il programma
delle proprie attivita' di cui al comma 1.
    3.  L'istituto  per  i  beni  artistici,  culturali  e  naturali,
d'intesa   con   gli   enti  interessati,  puo'  concorrere  altresi'
all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di particolare
valore  artistico, storico e documentario da destinare all'incremento
del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria e museale
regionali.
    4.  L'istituto  per  i  beni  artistici,  culturali e naturali si
avvale  di norma di una commissione consultiva da istituire entro sei
mesi  dalla  data  di  promulgazione  della  presente  legge  a norma
dell'art. 3,  comma  2  della legge regionale 29/1995 e dello statuto
dell'istituto  stesso. La commissione consultiva, la cui composizione
sara'  definita  con  le  organizzazioni  professionali  del settore,
potra'   giovarsi   di   articolazioni  territoriali  e  tematiche  e
concorrera'  in  particolare  alla  definizione  degli  obiettivi  di
qualita' di cui all'art. 10.