Art. 7.
                      Programmazione regionale
    1.  Nell'attuazione  della  politica  di intervento in materia di
beni  e  istituti  culturali  la  Regione  persegue  il  metodo della
concertazione   con   gli   enti   locali   tramite   la   conferenza
Regione-autonomie locali istituita dall'art. 25 della legge regionale
3/1999.
    2.  La  giunta  regionale,  acquisiti  i  pareri della conferenza
Regione-autonomie  locali  e  dell'istituto  per  i  beni  artistici,
culturali  e  naturali,  predispone  il  programma  poliennale  degli
interventi,   tenendo   conto,   tra   l'altro,   delle  proposte  di
valorizzazione  dei  beni  culturali  e  di promozione delle relative
attivita'  formulate  dalla  commissione  per  i  beni e le attivita'
culturali  di  cui  all'art. 210 della legge regionale 3/1999 e degli
interventi   di  promozione  turistica  e  ambientale.  Il  programma
poliennale  e' coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo
delle  infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative
ed educative.
    3.   11   consiglio   regionale,   contestualmente   al  bilancio
preventivo, approva il programma poliennale che prevede:
      a) le  linee  programmatiche  e  gli  obiettivi  da  realizzare
distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;
      b) i  criteri  e le priorita' per la destinazione delle risorse
nonche' gli interventi da incentivare;
      c) i   parametri   per  valutare  i  risultati  dell'intervento
regionale;
      d) le  percentuali  di ripartizione delle risorse regionali per
l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.
    4.  La  giunta  regionale,  acquisite  le  istruttorie  dei piani
bibliotecari    e   di   quelli   museali   condotte   congiuntamente
dall'istituto  per  i  beni  artistici,  culturali e naturali e dalle
province,  approva  annualmente  l'assegnazione  alle  province delle
risorse  necessarie  all'attuazione  delle  iniziative  di  cui  alla
lettera  a) del comma 2 dell'art. 8, il finanziamento delle attivita'
di  competenza  dell'istituto  per  i  beni  artistici,  culturali  e
naturali  nonche' quello degli interventi di cui alla lettera b), del
comma  1  dell'art. 3,  stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei
fondi  assegnati. In caso di parziale realizzazione del piano annuale
provinciale la giunta regionale provvede, previo parere dell'Istituto
per  i  beni artistici, culturali e naturali, al recupero delle somme
non  impegnate  in  sede  di  assegnazione  dei  fondi  per  gli anni
successivi.
    5.   Il  finanziamento  regionale  puo'  riguardare  la  seguente
tipologia di interventi:
      a) avvio  di  nuovi servizi e allestimenti, potenziamento delle
strutture   e   delle   infrastrutture   tecnologiche  anche  per  la
cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
      b) costruzione,  acquisizione,  ristrutturazione  e restauro di
edifici  adibiti  o  da  adibire a sedi di istituti culturali ed alle
attivita' ad essi connesse;
      c) costituzione  e  scambio  di banche dati e di altri supporti
informativi condivisi;
      d) progetti  e  attivita' di valorizzazione di beni, raccolte e
istituti  culturali  di  particolare rilevanza ai fini dello sviluppo
dell'organizzazione     museale    e    di    quella    bibliotecaria
dell'Emilia-Romagna;
      e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la
conservazione ed il restauro del patrimonio culturale;
      f)  attivita' di formazione specialistica e aggiornamento degli
operatori;
      g) attivita'  di  promozione  attraverso iniziative espositive,
didattiche e divulgative del patrimonio culturale.
    6.  Sono ricompresi nella programmazione regionale gli interventi
di  ristrutturazione,  recupero,  restauro  e  adeguamento di edifici
storici  adibiti  o  da  adibire  a  sedi  bibliotecarie,  museali  o
archivistiche e alle attivita' culturali connesse.
    7.  ll  finanziamento  regionale dei piani annuali provinciali di
cui  all'art. 8  riguarda  esclusivamente  gli interventi di cui alle
lettere a) e b) del comma 5 e quelle del precedente comma 6.