Art. 7. Programmazione regionale 1. Nell'attuazione della politica di intervento in materia di beni e istituti culturali la Regione persegue il metodo della concertazione con gli enti locali tramite la conferenza Regione-autonomie locali istituita dall'art. 25 della legge regionale 3/1999. 2. La giunta regionale, acquisiti i pareri della conferenza Regione-autonomie locali e dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali, predispone il programma poliennale degli interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita' formulate dalla commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 210 della legge regionale 3/1999 e degli interventi di promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale e' coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative. 3. 11 consiglio regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale che prevede: a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale; b) i criteri e le priorita' per la destinazione delle risorse nonche' gli interventi da incentivare; c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale; d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale. 4. La giunta regionale, acquisite le istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli museali condotte congiuntamente dall'istituto per i beni artistici, culturali e naturali e dalle province, approva annualmente l'assegnazione alle province delle risorse necessarie all'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 8, il finanziamento delle attivita' di competenza dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali nonche' quello degli interventi di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 3, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati. In caso di parziale realizzazione del piano annuale provinciale la giunta regionale provvede, previo parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi per gli anni successivi. 5. Il finanziamento regionale puo' riguardare la seguente tipologia di interventi: a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali; b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attivita' ad essi connesse; c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi; d) progetti e attivita' di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria dell'Emilia-Romagna; e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale; f) attivita' di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori; g) attivita' di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale. 6. Sono ricompresi nella programmazione regionale gli interventi di ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici storici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attivita' culturali connesse. 7. ll finanziamento regionale dei piani annuali provinciali di cui all'art. 8 riguarda esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 e quelle del precedente comma 6.