Art. 8.
                      Piano annuale provinciale
    1.   In   conformita'  con  il  programma  poliennale  e  tramite
concertazioni con i comuni, la provincia, contestualmente al bilancio
preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti
culturali  e  i  beni culturali, previo parere conforme dell'istituto
per i beni artistici, culturali e naturali.
    2.  ll  piano  contiene,  collocandole  in  un quadro organico di
intervento:
      a) le  iniziative  nei  singoli  settori  che  la provincia e i
comuni  intendono  realizzare,  con indicazione delle risorse messe a
disposizione;
      b) le   proposte   relative   agli   interventi  di  competenza
dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali.
    3. La provincia trasmette annualmente alla Regione e all'istituto
per  i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato
di  realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione
sull'utilizzo   delle  risorse  finanziarie  attribuite,  predisposta
secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione regionale.