Art. 8. Piano annuale provinciale 1. In conformita' con il programma poliennale e tramite concertazioni con i comuni, la provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali. 2. ll piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento: a) le iniziative nei singoli settori che la provincia e i comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione; b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali. 3. La provincia trasmette annualmente alla Regione e all'istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione regionale.