Art. 9.
            Valorizzazione e gestione dei beni culturali
    1.  I  beni  culturali,  di cui alla lettera a) dell'art. 148 del
decreto  legislativo  112/1998,  di proprieta' o affidati in gestione
agli   enti  locali  fanno  parte  dell'organizzazione  bibliotecaria
regionale  o  dell'organizzazione  museale  regionale a seconda delle
loro prevalenti tipologie.
    2.  La  gestione  dei  beni  culturali  e' improntata al rispetto
dell'interesse   tecnico-scientifico   e   della  loro  piu'  congrua
fruizione  in  ragione  dei molteplici rapporti culturali, sociali ed
economici  che  essi  istituiscono  dal punto di vista territoriale e
tematico.
    3. La valorizzazione dei beni culturali e' promossa dalla Regione
e  dagli  enti  locali,  anche  in  collaborazione con altri soggetti
pubblici  e  privati,  valutati gli orientamenti della commissione di
cui all'art. 154 del decreto legislativo 112/1998.
    4.  Al  fine  dell'ottimale esercizio delle attivita' di gestione
degli  istituti  culturali,  gli  enti titolari o affidatari dei beni
adottano  forme  gestionali,  anche  di  natura associativa con altri
soggetti  pubblici  e  privati,  che  favoriscano  l'autonomia  degli
istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.