Art. 9. Valorizzazione e gestione dei beni culturali 1. I beni culturali, di cui alla lettera a) dell'art. 148 del decreto legislativo 112/1998, di proprieta' o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie. 2. La gestione dei beni culturali e' improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro piu' congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico. 3. La valorizzazione dei beni culturali e' promossa dalla Regione e dagli enti locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, valutati gli orientamenti della commissione di cui all'art. 154 del decreto legislativo 112/1998. 4. Al fine dell'ottimale esercizio delle attivita' di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.