Art. 10.
        Strumenti della pianificazione generale e settoriale
    1.  Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono
esercitate  attraverso  la  predisposizione  e  approvazione di piani
generali e settoriali.
    2. Ai fini della presente legge:
      a) per  piani  generali  si intendono gli strumenti con i quali
ciascun  ente  pubblico  territoriale  detta,  per l'intero ambito di
propria competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio;
      b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali,
nei  casi  espressamente  previsti  dalla  legge,  gli  enti pubblici
territoriali  e  gli  enti pubblici preposti alla tutela di specifici
interessi  dettano  la  disciplina  di  tutela  e  uso del territorio
relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.
    3.  I  piani  generali  coordinano  e portano a sistema l'insieme
delle  previsioni  dei  piani  sovraordinati  vigenti  e  definiscono
prescrizioni,  direttive  ed  indirizzi che dovranno essere osservati
dalla pianificazione sottordinata Con riferimento alla pianificazione
settoriale  del medesimo livello di pianificazione, il piano generale
fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi e normativi, e
stabilisce,   gli   obiettivi   prestazionali   che  dovranno  essere
perseguiti dagli strumenti settoriali.
    4.  I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel rispetto
delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici
e   delle   scelte   del  piano  generale  del  medesimo  livello  di
pianificazione,    sviluppando    e    specificando   gli   obiettivi
prestazionali di settore ivi stabiliti.