Art. 11.
                Efficacia delle previsioni dei piani
    1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di
pianificazione   territoriale   e   urbanistica   si  distinguono  in
indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:
      a) per  indirizzi  si intendono le disposizioni volte a fissare
obiettivi  per  la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani
settoriali  del  medesimo  livello  di  pianificazione,  riconoscendo
ambiti  di discrezionalita' nella specificazione e integrazione delle
proprie  previsioni  e  nell'applicazione  dei  propri contenuti alle
specifiche realta' locali;
      b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere
osservate  nella  elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e
dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;
      c) per  prescrizioni  si  intendono  le disposizioni dei piani,
predisposte   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  all'art. 9,  e
nell'osservanza  degli  ambiti  delle materie di pertinenza dei piani
stessi,  che  incidono  direttamente  sul  regime  giuridico dei beni
disciplinati,  regolando  gli  usi  ammissibili  e  le trasformazioni
consentite.
    2. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed
attuazione  da  parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo
le  modalita'  previste  dal  piano,  e prevalgono sulle disposizioni
incompatibili  contenute  nei  vigenti  strumenti di pianificazione e
negli  atti  amministrativi  attuativi.  Gli enti pubblici provvedono
tempestivamente  all'adeguamento  delle previsioni degli strumenti di
pianificazione  e  degli  atti  amministrativi non piu' attuabili per
contrasto con le prescrizioni sopravvenute.
    3.  Gli  strumenti  di  pianificazione territoriale e urbanistica
esplicitano  l'efficacia  delle  proprie  disposizioni, attenendosi a
quanto previsto dal comma 1.