Art. 12.
                            Salvaguardia
    1.  A  decorrere  dalla  data  di  adozione  degli  strumenti  di
pianificazione   territoriale   e   urbanistica,  le  amministrazioni
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
      a) all'autorizzazione   di  interventi  di  trasformazione  del
territorio  che  siano  in  contrasto  con  le  previsioni  dei piani
adottati   o   tali   da   comprometterne  o  renderne  piu'  gravosa
l'attuazione;
      b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni
del piano adottato.
    2.  La  sospensione  di  cui  al comma 1, opera fino alla data di
entrata  in  vigore  del  piano  e comunque per non oltre cinque anni
dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge.