Art. 13.
              Metodo della concertazione istituzionale
    1.  La  regione,  le  province e i comuni, nella formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la
propria  attivita'  al  metodo della concertazione con gli altri enti
pubblici  territoriali  e  con le altre amministrazioni preposte alla
cura degli interessi pubblici coinvolti.
    2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la conferenza
e gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali.
    3. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) puo'
prevedere  particolari  forme di cooperazione tra comuni negli ambiti
che  presentano  una elevata continuita' insediativa, ovvero nei casi
in  cui  le  scelte  pianificatorie comunali comportano significativi
effetti di rilievo sovracomunale.