Art. 13. Metodo della concertazione istituzionale 1. La regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attivita' al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la conferenza e gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali. 3. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) puo' prevedere particolari forme di cooperazione tra comuni negli ambiti che presentano una elevata continuita' insediativa, ovvero nei casi in cui le scelte pianificatorie comunali comportano significativi effetti di rilievo sovracomunale.