Art. 14.
               Conferenze e accordi di pianificazione
    1.  La  conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire
un  quadro  conoscitivo  condiviso  del  territorio e dei conseguenti
limiti  e  condizioni  per  il  suo  sviluppo sostenibile, nonche' di
esprimere  valutazioni  preliminari  in  merito agli obiettivi e alle
scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare.
    2.  Il  documento  preliminare presenta in particolare i seguenti
contenuti:
      a) le  indicazioni  in  merito  agli  obiettivi generali che si
intendono  perseguire  con  il  piano  ed  alle scelte strategiche di
assetto  del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti
di pianificazione di livello sovraordinato;
      b) l'individuazione  di  massima  di limiti e condizioni per lo
sviluppo sostenibile del territorio.
    3.   Alla   conferenza   partecipano   necessariamente  gli  enti
territoriali e le amministrazioni individuate per ciascun piano dagli
articoli  25,  27 e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le
amministrazioni  competenti  al  rilascio  dei pareri, delle intese e
degli  atti  di  assenso,  comunque  denominati, ai sensi del comma 3
dell'art. 34.  L'amministrazione  procedente  puo' altresi' convocare
altre  amministrazioni  coinvolte  o interessate dall'esercizio delle
funzioni di pianificazione.
    4.  La  conferenza  realizza la concertazione con le associazioni
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli
obiettivi  e  delle  scelte  strategiche  individuati  dal  documento
preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.
    5.  L'amministrazione  procedente  assicura  la pubblicita' degli
esiti   della   concertazione   istituzionale  e  di  quella  con  le
associazioni economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.
    6.  Ogni  amministrazione  partecipa alla conferenza con un unico
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti
ad  esprimere  definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e
la volonta' dell'ente.
    7. Per i PTCP e per i PSC le determinazioni concordate in sede di
conferenza di pianificazione possono essere recepite in un accordo di
pianificazione,   rispettivamente  tra  Regione  e  provincia  e  tra
provincia  e  comune.  L'accordo  definisce l'insieme condivise degli
elementi che costituiscono parametro per le scelte pianificatorie.
    8.  Nella  predisposizione  e approvazione del PTCP o del PSC, la
provincia o il comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi
e  delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione
e  si  conforma  alle  determinazioni  eventualmente  concordate  con
l'accordo di pianificazione, di cui al conuna 7.