Art. 15.
                        Accordi territoriali
    1.   I   comuni   e   la  provincia  possono  promuovere  accordi
territoriali  per  concordare  obiettivi  e scelte strategiche comuni
ovvero   per  coordinare  l'attuazione  delle  previsioni  dei  piani
urbanistici,   in   ragione   della   sostanziale  omogeneita'  delle
caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei
territori    comunali    ovvero    della   stretta   integrazione   e
interdipendenza  degli  assetti  insediativi,  economici e sociali. I
comuni   possono  altresi'  stipulare  accordi  territoriali  per  lo
svolgimento  in  collaborazione  di  tutte  o parte delle funzioni di
pianificazione  urbanistica,  nonche'  per  l'elaborazione  in  forma
associata  degli  strumenti  urbanistici  e  la  costituzione  di  un
apposito  ufficio  di  piano  o di altre strutture per la redazione e
gestione degli stessi.
    2. Per l'attuazione del PTCP la provincia puo' promuovere accordi
territoriali  diretti  a  definire,  anche  con riguardo alle risorse
finanziarie  disponibili,  gli interventi di livello sovracomunale da
realizzare in un arco temporale definito e che attengono:
      a) alla   realizzazione   delle   infrastrutture  di  interesse
generale  previste  dal  piano  nonche' delle infrastrutture, opere o
servizi   cui  e'  subordinata  l'attuazione  dei  piani  urbanistici
comunali, a norma del comma 4 dell'art. 26;
      b) a  interventi  di  rinaturazione e di riequilibrio ecologico
ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
      c) a  progetti  di  tutela,  recupero  e  valorizzazione  delle
risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.
    3.  Gli  accordi  territoriali  di  cui  ai  commi 1 e 2, possono
prevedere  forme  di  perequazione  territoriale, anche attraverso la
costituzione  di  un  fondo  finanziato dagli enti locali con risorse
proprie  o  con  quote  dei  proventi degli oneri di urbanizzazione e
delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi
concordati.
    4.  Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto
dalla  presente  legge,  la  disciplina  propria  degli  accordi  tra
amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990.