Art. 17.
           Coordinamento e integrazione delle informazioni
    1.  Tutte  le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri
compiti   istituzionali   funzioni   di   raccolta,   elaborazione  e
aggiornamento  di  dati  conoscitivi  e  di  informazioni relativi al
territorio    e    all'ambiente    concorrono    all'integrazione   e
implementazione  del  quadro conoscitivo sul territorio, in occasione
della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.
    2.  La  Regione,  previa  intesa  con  gli  enti  locali  assunta
nell'ambito   della   conferenza  Regione-autonomie  locali,  di  cui
all'art. 31  della  legge  regionale  n.  3  del  1999, stabilisce le
modalita'  di  coordinamento  e  di  collaborazione  tra  i  soggetti
pubblici operanti nel settore.