Art. 17. Coordinamento e integrazione delle informazioni 1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo sul territorio, in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici. 2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito della conferenza Regione-autonomie locali, di cui all'art. 31 della legge regionale n. 3 del 1999, stabilisce le modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore.