Art. 19. Carta unica del territorio 1. La pianificazione territoriale e urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative. 2. Quando la pianificazione urbanistica comunale abbia recepito e coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1, essa costituisce la carta unica del territorio ed e' l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformita' urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. 3. La deliberazione di approvazione del piano comunale da' atto del completo recepimento di cui al comma 2 ovvero del recepimento parziale, indicandone le motivazioni. Dell'approvazione della carta unica del territorio e' data informazione ai cittadini anche attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.