Art. 19.
                     Carta unica del territorio
    1.  La  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  recepisce e
coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo
e  delle  sue  risorse  ed  i  vincoli territoriali, paesaggistici ed
ambientali   che   derivano   dai  piani  sovraordinati,  da  singoli
provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.
    2. Quando la pianificazione urbanistica comunale abbia recepito e
coordinato  integralmente  le  prescrizioni  ed  i  vincoli di cui al
comma 1, essa costituisce la carta unica del territorio ed e' l'unico
riferimento  per  la  pianificazione  attuativa  e per la verifica di
conformita' urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i
vincoli  sopravvenuti,  anche  ai  fini  dell'autorizzazione  per  la
realizzazione,  ampliamento,  ristrutturazione  o riconversione degli
impianti  produttivi,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
    3.  La  deliberazione di approvazione del piano comunale da' atto
del  completo  recepimento  di  cui al comma 2 ovvero del recepimento
parziale,  indicandone  le motivazioni. Dell'approvazione della carta
unica   del  territorio  e'  data  informazione  ai  cittadini  anche
attraverso  lo  sportello unico per le attivita' produttive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.