Art. 21. PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni 1. Il PTCP puo' assumere, su richiesta e d'intesa con i comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC. 2. Il PTCP puo' inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate. 3. In tali casi, il presidente della provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attivita' tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese. 4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.