Art. 21.
         PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni
    1.  Il  PTCP  puo' assumere, su richiesta e d'intesa con i comuni
interessati, il valore e gli effetti del PSC.
    2.  Il  PTCP  puo'  inoltre  assumere,  ai sensi dell'art. 57 del
decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, il valore e gli effetti
dei  piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di
altre  amministrazioni,  qualora  le sue previsioni siano predisposte
d'intesa con le amministrazioni interessate.
    3.  In  tali  casi, il presidente della provincia provvede in via
preliminare   a   stipulare  un  accordo  con  il  comune  o  con  le
amministrazioni  interessate,  in  merito  ai  tempi  e alle forme di
partecipazione  all'attivita'  tecnica di predisposizione del piano e
alla ripartizione delle relative spese.
    4.  Le  amministrazioni  interessate esprimono il proprio assenso
all'intesa,  ai  fini  della  definizione  delle previsioni del PTCP,
nell'ambito  delle  procedure  di concertazione stabilite dal comma 9
dell'art. 27.