Art. 22.
          Modificazione della pianificazione sovraordinata
    1.   Per   assicurare   la   flessibilita'   del   sistema  della
pianificazione   territoriale  e  urbanistica,  le  deliberazioni  di
adozione   dei   piani   possono   contenere  esplicite  proposte  di
modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi:
      a) il  PTCP  e  il PSC possono proporre modifiche ad uno o piu'
piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato;
      b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC;
      c) i  piani  settoriali  possono  proporre,  limitatamente alle
materie  e  ai  profili  di  propria  competenza,  modifiche al piano
generale  del  medesime  livello  di  pianificazione  ovvero ai piani
settoriali o generali di livello sovraordinato.
    2.  Le  proposte  comunali di modifica delle previsioni dei piani
sovraordinati  di  tutela  del territorio e dell'ambiente nei settori
del  paesaggio,  della  protezione  della natura, delle acque e della
difesa  del  suolo,  possono attenere unicamente alla cartografia dei
piani.
    3.   Per  l'approvazione  dei  piani  settoriali  che  contengono
proposte  di  modifica  al  piano  generale  dello  stesso livello di
pianificazione  trova  applicazione  il  procedimento previsto per il
piano generale.
    4. Fuori dai casi di cui al comma 3, per l'approvazione dei piani
che  propongono  modificazioni  si applica la disciplina prevista per
essi  dal  Titolo II o dalla legislazione di settore, con le seguenti
modifiche o integrazioni:
      a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli
avvisi  pubblici  e in ogni altro mezzo di pubblicita' del piano deve
essere  esplicitamente  indicato lo strumento del quale si propongono
modificazioni;
      b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicita' e intervento
previste  per  il  piano  di  cui  si  propone la variazione, qualora
assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati
al procedimento;
      c) le   proposte  di  modifica  devono  essere  evidenziate  in
appositi  elaborati  tecnici,  nei  quali  devono  essere  indicati i
presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse.
    5.  L'atto  di approvazione del piano che contiene le proposte di
modificazioni  comporta  anche la variazione del piano sovraordinato,
qualora  sulle  modifiche  sia  acquisita l'intesa dell'ente titolare
dello  strumento.  L'intesa  puo'  essere raggiunta nell'ambito delle
procedure di concertazione previste dalla presente legge.
    6. La Regione, le province e i comuni hanno l'onere di aggiornare
gli  elaborati  tecnici  dei  propri  strumenti  di  pianificazione a
seguito  dell'atto  di  intesa  di  cui  al  comma  5, o dell'atto di
approvazione.