Art. 24.
           Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)
    1.  Il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) costituisce
parte  tematica  del  PTR, avente specifica considerazione dei valori
paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche
ai  fini  dell'art. 149  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
    2.  Il  PTPR  provvede all'individuazione delle risorse storiche,
culturali,  paesaggistiche  e  ambientali del territorio regionale ed
alla   definizione   della   disciplina   per   la   loro   tutela  e
valorizzazione.
    3.  Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP che hanno
dato  o  diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato
con  la  deliberazione  del  consiglio  regionale 28 gennaio 1993, n.
1338,  costituiscono,  in  materia  di  pianificazione paesaggistica,
l'unico  riferimento  per  gli strumenti comunali di pianificazione e
per l'attivita' amministrativa attuativa.