Art. 25. Procedimento di approvazione 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia. 2. La giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire, e lo trasmette al consiglio regionale, alle province e ai comuni. 3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la provincia esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali. 4. Il consiglio regionale adotta il piano su proposta della giunta regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3, e previo parere della conferenza Regione-autonomie locali e della conferenza regionale per l'economia e il lavoro, di cui alla legge regionale n. 3 del 1999. Copia del piano adottato e' trasmessa alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del consiglio regionale e degli enti territoriali di cui al comma 4, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la Regione puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5, possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: a) gli enti e organismi pubblici; b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. 7. Il consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni ed approva il piano. 8. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, ai sensi del comma 8.