Art. 25.
                    Procedimento di approvazione
    1.  Il  procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo trova
applicazione  per  l'elaborazione e l'approvazione del PTR, della sua
parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti. La medesima
disciplina  si  applica  ai  piani  settoriali  regionali con valenza
territoriale  per i quali la legge non detti una specifica disciplina
in materia.
    2.  La  giunta  regionale  elabora  un documento preliminare, che
individua  gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico
e  sociale  che  si intendono perseguire, e lo trasmette al consiglio
regionale, alle province e ai comuni.
    3.  Per  un  esame  congiunto del documento preliminare, ciascuna
provincia  convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento
preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14,
chiamando   a  parteciparvi,  assieme  alla  Regione,  i  comuni,  le
comunita'  montane  e  gli  altri enti locali del proprio territorio.
Entro  trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la provincia
esprime  le  proprie  osservazioni  e  proposte rispetto al documento
preliminare  e  riferisce  in  merito  a  quelle formulate dagli enti
partecipanti  alla  conferenza  e  dalle  associazioni  economiche  e
sociali.
    4.  Il  consiglio  regionale  adotta  il  piano su proposta della
giunta  regionale,  elaborata  in  considerazione delle valutazioni e
proposte  raccolte  ai  sensi  del  comma  3,  e  previo parere della
conferenza  Regione-autonomie locali e della conferenza regionale per
l'economia  e  il  lavoro, di cui alla legge regionale n. 3 del 1999.
Copia del piano adottato e' trasmessa alle province, ai comuni e alle
comunita' montane.
    5.  Il  piano adottato e' depositato presso le sedi del consiglio
regionale  e  degli enti territoriali di cui al comma 4, per sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione
dell'avviso  dell'avvenuta  adozione. L'avviso contiene l'indicazione
degli  enti  territoriali presso i quali il piano e' depositato e dei
termini  entro  i  quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'
pubblicato  altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e
la  Regione  puo'  attuare  ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
    6.  Entro  la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5,
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
      a) gli enti e organismi pubblici;
      b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per
la tutela di interessi diffusi;
      c) i  singoli  cittadini  nei confronti dei quali le previsioni
del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
    7.  Il  consiglio  regionale,  entro i successivi novanta giorni,
decide sulle osservazioni ed approva il piano.
    8.  Copia  integrale  del  piano  approvato  e' depositata per la
libera   consultazione   presso  la  Regione  ed  e'  trasmessa  alle
amministrazioni   di   cui   al   comma   4.  L'avviso  dell'avvenuta
approvazione  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione.
Dell'approvazione  e'  data  altresi' notizia con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
    9.  Il  piano  entra  in  vigore  dalla data di pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione dell'avviso di approvazione, ai
sensi del comma 8.