Art. 27. Procedimento di approvazione del PTCP 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue varianti. La medesima disciplina si applica altresi' al piano inifraregionale delle attivita' estrattive (PIAE) e ai piani settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia. 2. La giunta provinciale elabora un documento preliminare del piano. Per l'esame congiunto del documento preliminare il presidente della provincia convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi la Regione, le province contermini, nonche' i comuni, le comunita' montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette interessati. 3. A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10, e la semplificazione procedurale di cui al comma 11. 4. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione di cui ai commi 2 e 3, il consiglio provinciale adotta il PTCP. Copia del piano adottato e' trasmesso alla giunta regionale, alle province contermini, ai comuni, alle comunita' montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette. 5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del consiglio provinciale e degli enti territoriali di cui al comma 2 per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la provincia puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5, possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: a) gli enti e organismi pubblici; b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. 7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del piano, la giunta regionale puo' sollevare riserve in merito alla conformita' del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della pianificazione regionale nonche' alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3. Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma 10. 8. La provincia, in sede di approvazione del PTCP, e' tenuta ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate. 9. Il consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva il piano, previa acquisizione sulla proposta dell'atto deliberativo dell'intesa: a) della Regione in merito alla conformita' del PTCP agli strumenti della pianificazione regionale; b) delle amministrazioni interessate nei casi di copianificazione di cui all'art. 21. 10. La giunta regionale si esprime in merito all'intesa di cui alla lettera a) del comma 9 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta L'intesa puo' essere subordinata all'inserimento nel piano delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate, ovvero delle modifiche necessarie a rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale ed alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformita' del PTCP alla pianificazione regionale. 11. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il consiglio provinciale dichiara la conformita' agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall'intesa di cui alla lettera a) del comma 9. 12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera consultazione presso la provincia ed e' trasmesso alle amministrazioni di cui al comma 2. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 13. Il piano entra in vigore dalla data di puhblicazione dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del comma 12.