Art. 27.
                Procedimento di approvazione del PTCP
    1.  Il  procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue
varianti.  La  medesima  disciplina  si  applica  altresi'  al  piano
inifraregionale   delle   attivita'  estrattive  (PIAE)  e  ai  piani
settoriali  provinciali con valenza territoriale per i quali la legge
non detti una specifica disciplina in materia.
    2.  La  giunta  provinciale  elabora un documento preliminare del
piano.  Per l'esame congiunto del documento preliminare il presidente
della  provincia  convoca  una  conferenza di pianificazione ai sensi
dell'art. 14,  chiamando  a  parteciparvi  la  Regione,  le  province
contermini,  nonche'  i  comuni,  le  comunita' montane e gli enti di
gestione delle aree naturali protette interessati.
    3. A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e
la  provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi
del  comma  7  dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati
conoscitivi  e  valutativi  dei sistemi territoriali e ambientali, ai
limiti  e  condizioni  per  lo  sviluppo  sostenibile  del territorio
provinciale   nonche'   alle   indicazioni   in  merito  alle  scelte
strategiche  di  assetto  dello  stesso.  La  stipula dell'accordo di
pianificazione  comporta  la riduzione della meta' dei termini di cui
ai commi 7 e 10, e la semplificazione procedurale di cui al comma 11.
    4. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione di cui
ai  commi  2  e 3, il consiglio provinciale adotta il PTCP. Copia del
piano  adottato  e'  trasmesso  alla  giunta regionale, alle province
contermini, ai comuni, alle comunita' montane e agli enti di gestione
delle aree naturali protette.
    5.  Il  piano adottato e' depositato presso le sedi del consiglio
provinciale  e degli enti territoriali di cui al comma 2 per sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione
dell'avviso  dell'avvenuta  adozione. L'avviso contiene l'indicazione
degli  enti presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro
i  quali  chiunque  puo'  prenderne  visione.  L'avviso e' pubblicato
altresi'  su  almeno  un  quotidiano  a  diffusione  regionale  e  la
provincia  puo'  attuare  ogni  altra  forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
    6.  Entro  la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5,
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
      a) gli enti e organismi pubblici;
      b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per
la tutela di interessi diffusi;
      c) i  singoli  cittadini  nei confronti dei quali le previsioni
del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
    7.   Entro   il  termine  perentorio  di  centoventi  giorni  dal
ricevimento  del piano, la giunta regionale puo' sollevare riserve in
merito alla conformita' del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della
pianificazione   regionale   nonche'  alle  eventuali  determinazioni
assunte  in  sede  di  accordo  di  pianificazione di cui al comma 3.
Trascorso  tale  termine  il PTCP si considera valutato positivamente
dalla  giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase
non  possono  essere  sollevate in sede di espressione dell'intesa di
cui al comma 10.
    8.  La  provincia, in sede di approvazione del PTCP, e' tenuta ad
adeguarsi   alle  riserve  ovvero  ad  esprimersi  sulle  stesse  con
motivazioni puntuali e circostanziate.
    9.  Il consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva
il  piano,  previa acquisizione sulla proposta dell'atto deliberativo
dell'intesa:
      a) della  Regione  in  merito  alla  conformita'  del PTCP agli
strumenti della pianificazione regionale;
      b) delle    amministrazioni    interessate    nei    casi    di
copianificazione di cui all'art. 21.
    10.  La  giunta  regionale si esprime in merito all'intesa di cui
alla  lettera  a)  del comma 9 entro il termine perentorio di novanta
giorni    dalla    richiesta   L'intesa   puo'   essere   subordinata
all'inserimento   nel   piano   delle  eventuali  modifiche  ritenute
indispensabili  a  soddisfare  le  riserve  di cui al comma 7, ove le
stesse  non  risultino  superate, ovvero delle modifiche necessarie a
rendere  il  piano controdedotto conforme agli strumenti regionali di
pianificazione territoriale ed alle determinazioni assunte in sede di
accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato. Trascorso
inutilmente  tale  termine  l'intesa  si  intende  espressa nel senso
dell'accertata conformita' del PTCP alla pianificazione regionale.
    11.  Qualora  sia  intervenuto l'accordo di pianificazione, siano
state  accolte  integralmente  le  eventuali  riserve regionali e non
siano state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento
delle  osservazioni  presentate, il consiglio provinciale dichiara la
conformita'   agli   strumenti   della   pianificazione   di  livello
sovraordinato  e  approva  il  piano, prescindendo dall'intesa di cui
alla lettera a) del comma 9.
    12.  Copia  integrale  del  piano  approvato e' depositata per la
libera  consultazione  presso  la  provincia  ed  e'  trasmesso  alle
amministrazioni   di   cui   al   comma   2.  L'avviso  dell'avvenuta
approvazione  del  piano e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  Dell'approvazione  e'  data  altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione regionale.
    13.  Il  piano  entra  in  vigore  dalla  data  di  puhblicazione
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione,
ai sensi del comma 12.