Art. 29. Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) 1. Il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli interventi di trasformazione nonche' delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresi' le norme attinenti alle attivita' di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonche' la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. 2. Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina: a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare; c) gli interventi negli ambiti specializzati per attivita' produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato. 3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto. 4. Il RUE contiene inoltre: a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; c) le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali. 5. Il RUE e' approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed e' valido a tempo indetenninato.