Art. 29.
              Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)
    1.  Il  regolamento  urbanistico  ed  edilizio  (RUE) contiene la
disciplina generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli
interventi  di  trasformazione  nonche'  delle destinazioni d'uso. Il
regolamento  contiene  altresi'  le norme attinenti alle attivita' di
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione
delle  opere  edilizie,  ivi comprese le norme igieniche di interesse
edilizio,  nonche'  la  disciplina  degli  elementi  architettonici e
urbanistici,   degli   spazi   verdi   e  degli  altri  elementi  che
caratterizzano l'ambiente urbano.
    2. Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina:
      a) le  trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio
rurale;
      b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia
nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
      c) gli  interventi  negli  ambiti  specializzati  per attivita'
produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato.
    3.  Gli  interventi  di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e
sono attuati attraverso intervento diretto.
    4. Il RUE contiene inoltre:
      a) la  definizione  dei  parametri  edilizi ed urbanistici e le
metodologie per il loro calcolo;
      b) la  disciplina  degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione;
      c) le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni
territoriali.
    5.  Il RUE e' approvato in osservanza degli atti di coordinamento
tecnico di cui all'art. 16 ed e' valido a tempo indetenninato.