Art. 3. Processo di pianificazione 1. La pianificazione territoriale e urbanistica garantisce la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le destinazioni e gli interventi di trasformazione previsti, verificando nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate. 2. A tal fine la pianificazione si sviluppa attraverso le seguenti azioni, avendo riguardo alla natura ed ai contenuti dei diversi strumenti: a) l'individuazione degli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorio che si intendono perseguire; b) la formazione di un quadro conoscitivo; c) la determinazione delle azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi individuati; d) la regolamentazione degli interventi e la programmazione della loro attuazione; e) il monitoraggio e il bilancio degli effetti sul territorio conseguenti all'attuazione dei piani. 3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica esplicitano le motivazioni poste a fondamento delle scelte strategiche operate.