Art. 3.
                     Processo di pianificazione
    1.  La  pianificazione  territoriale  e urbanistica garantisce la
coerenza  tra  le  caratteristiche  e  lo  stato  del territorio e le
destinazioni e gli interventi di trasformazione previsti, verificando
nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia delle scelte operate.
    2.  A  tal  fine  la  pianificazione  si  sviluppa  attraverso le
seguenti  azioni,  avendo  riguardo  alla  natura ed ai contenuti dei
diversi strumenti:
      a) l'individuazione   degli   obiettivi  generali  di  sviluppo
economico  e  sociale, di tutela e riequilibrio del territorio che si
intendono perseguire;
      b) la formazione di un quadro conoscitivo;
      c) la  determinazione  delle  azioni  idonee alla realizzazione
degli obiettivi individuati;
      d) la  regolamentazione  degli  interventi  e la programmazione
della loro attuazione;
      e) il  monitoraggio  e il bilancio degli effetti sul territorio
conseguenti all'attuazione dei piani.
    3.  Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
esplicitano   le   motivazioni   poste   a  fondamento  delle  scelte
strategiche operate.