Art. 30.
                   Piano operativo comunale (POC)
    1.  Il piano operativo comunale (POC) e' lo strumento urbanistico
che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione,
di  organizzazione  e  trasformazione  del  territorio  da realizzare
nell'arco  temporale  di  cinque  anni.  Il  POC  e'  predisposto  in
conformita'  alle  previsioni  del  PSC  e  non  puo'  modificarne  i
contenuti.
    2.  Il  POC  contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i
nuovi insediamenti:
      a) la  delimitazione,  l'assetto  urbanistico,  le destinazioni
d'uso, gli indici edilizi;
      b) le    modalita'    di   attuazione   degli   interventi   di
trasformazione, nonche' di quelli di conservazione;
      c) i  contenuti  fisico-morfologici,  sociali ed economici e le
modalita' di intervento;
      d) l'indicazione   delle   trasformazioni   da  assoggettare  a
specifiche   valutazioni   di  sostenibilita'  e  fattibilita'  e  ad
interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
      e) la  definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o
riqualificare  e  delle  relative  aree,  nonche'  gli  interventi di
integrazione paesaggistica;
      f) la  localizzazione  delle  opere e dei servizi pubblici e di
interesse pubblico.
    3.  Nel  definire  le  modalita'  di  attuazione di ciascun nuovo
insediamento  o intervento di riqualificazione il POC applica criteri
di perequazione ai sensi dell'art. 7.
    4.  Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento
degli   interventi  di  trasformazione  e  delle  connesse  dotazioni
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma
l  il  valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni
da  sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e
parametri.
    5.  Il  POC  puo'  stabilire che gli interventi di trasformazione
previsti  siano  attuati  attraverso  societa' aventi come oggetto la
trasformazione   di  aree  urbane,  di  cui  all'art. 6  della  legge
regionale 3 luglio 1998, n. 19.
    6.  Il  POC  disciplina  inoltre i progetti di tutela, recupero e
valorizzazione  del  territorio  rurale di cui all'art. 49 nonche' la
realizzazione  di  dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli
ambiti  agricoli  periurbani  ai  sensi  del  comma  4 dell'art. A-20
dell'allegato.
    7.  Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha
il  valore  e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di
cui  all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce
strumento  di  indirizzo  e  coordinamento per il programma triennale
delle  opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,
previsti da leggi statali e regionali.
    8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:
      a) dei  progetti  di valorizzazione commerciale di aree urbane,
di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14;
      b) dei  piani  pluriennali  per la mobilita' ciclistica, di cui
alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
    9.  Le  previsioni  del  POC  relative alle infrastrutture per la
mobilita'  possono essere modificate e integrate dal piano urbano del
traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.
    10.  Per  selezionare  gli  ambiti nei quali realizzare nell'arco
temporale  di  cinque  anni  interventi  di nuova urbanizzazione e di
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC,
il  comune  puo'  attivare  un  concorso  pubblico,  per  valutare le
proposte  di  intervento  che  risultano piu' idonee a soddisfare gli
obiettivi  e  gli standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale
definiti  dal  PSC.  Al concorso possono prendere parte i proprietari
degli  immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonche' gli
operatori   interessati   a   partecipare  alla  realizzazione  degli
interventi.  Alla  conclusione  delle procedure concorsuali il comune
stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla
realizzazione degli interventi.
    11.   Al  fine  di  favorire  l'attuazione  degli  interventi  di
trasformazione,  il  POC puo' assegnare quote di edificabilita' quale
equo  ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione
del  vincolo  di  destinazione per le dotazioni territoriali o per le
infrastrutture  per  la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento
urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di
cui  all'art. 18,  il  recupero delle cubature afferenti alle aree da
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.
    12.   Per   le   opere  pubbliche  e  di  interesse  pubblico  la
deliberazione  di  approvazione  del POC comporta la dichiarazione di
pubblica  utilita'  delle  opere  e l'urgenza ed indifferibilita' dei
lavori  ivi  previsti.  Gli  effetti  della dichiarazione di pubblica
utilita'  e  di  urgenza  ed indifferibilita' cessano se le opere non
hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.
    13.  L'individuazione  delle  aree  destinate  agli  insediamenti
produttivi,  di  cui  all'art. 2  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  447 del 1998, e' attuata dal comune nell'ambito della
predisposizione  del  POC  o  delle sue varianti. I progetti relativi
alla  realizzazione,  ampliamento,  ristrutturazione  o riconversione
degli  impianti  produttivi  possono  comportare  variazioni  al POC,
secondo  le  modalita'  e  i  limiti  previsti dall'art. 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.
    14.  Attraverso  il POC sono individuate le aree per gli impianti
di  distribuzione dei carburanti, ai sensi del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32.