Art. 33. Procedimento di approvazione del RUE 1. Il comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE. Il medesimo procedimento si applica anche per le modifiche al RUE. 2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla provincia ed e' depositata presso il comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. 3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2. 4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione in forma di testo coordinato.