Art. 33.
                Procedimento di approvazione del RUE
    1.  Il  comune  adotta il RUE e procede al suo deposito presso la
propria  sede  per  sessanta  giorni,  dandone  avviso  su  almeno un
quotidiano  a  diffusione  locale.  Entro  la scadenza del termine di
deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il comune decide sulle
osservazioni  presentate  ed approva il RUE. Il medesimo procedimento
si applica anche per le modifiche al RUE.
    2.  Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla provincia
ed  e'  depositata  presso  il  comune  per  la libera consultazione.
L'avviso  dell'avvenuta  approvazione  e'  pubblicato  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia
con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
    3.  Il  RUE  entra  in  vigore  dalla  data  di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 2.
    4.  Ogni  modifica del RUE comporta l'obbligo della sua redazione
in forma di testo coordinato.