Art. 34.
                Procedimento di approvazione del POC
    1.  Il  procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo trova
applicazione  per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue
modifiche.  La  medesima  disciplina  si  applica  altresi'  al piano
comunale  delle  attivita'  estrattive  (PAE)  e  ai piani settoriali
comunali  con valenza territoriale per i quali la legge non detti una
specifica disciplina in materia.
    2.  Nella  predisposizione  del  POC, il comune attua le forme di
consultazione  e  partecipazione  nonche'  di  concertazione  con  le
associazioni  economiche  e  sociali  previste  dallo  statuto  o  da
appositi regolamenti.
    3.  I  pareri  e gli atti di assenso comunque denominati previsti
dalla  legislazione  vigente  in  ordine ai piani regolatori generali
sono   rilasciati   dalle   amministrazioni  competenti  in  sede  di
formazione  del POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi
del comma 3 dell'art. 14.
    4.  Il  POC  e' adottato dal consiglio ed e' depositato presso la
sede   del   comune  per  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nel
Bollettino   ufficiale   della   Regione   dell'avviso  dell'avvenuta
adozione.  L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale
il  piano  e'  depositato  e  dei termini entro i quali chiunque puo'
prenderne  visione.  L'avviso  e'  pubblicato  altresi'  su almeno un
quotidiano  a  diffusione  locale e il comune puo' attuare ogni altra
forma di divulgazione ritenuta opportuna.
    5.  Entro  la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4,
chiunque puo' formulare osservazioni.
    6.  Contemporaneamente  al  deposito, il POC viene trasmesso alla
provincia  la  quale,  entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla  data  di  ricevimento,  puo' formulare riserve relativamente a
previsioni  di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le
prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
Trascorso   inutilmente   tale  termine  si  considera  espressa  una
valutazione positiva.
    7.  Nei  sessanta  giorni successivi alla scadenza del termine di
cui  al  comma  4,  il  consiglio  comunale  decide  in  merito  alle
osservazioni  presentate,  adegua  il  piano  alle  riserve formulate
ovvero   si   esprime   sulle   stesse  con  motivazioni  puntuali  e
circostanziate ed approva il piano.
    8.   Copia  integrale  del  piano  approvato  e'  trasmessa  alla
provincia   ed   e'   depositata  presso  il  comune  per  la  libera
consultazione.  L'avviso  dell'avvenuta  approvazione  del  piano  e'
pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione
e'  data  altresi'  notizia  con  avviso  su  almeno  un quotidiano a
diffusione locale.
    9.  Il  piano  entra  in  vigore  dalla data di pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi dei comma 8.