Art. 34. Procedimento di approvazione del POC 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC e delle sue modifiche. La medesima disciplina si applica altresi' al piano comunale delle attivita' estrattive (PAE) e ai piani settoriali comunali con valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica disciplina in materia. 2. Nella predisposizione del POC, il comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da appositi regolamenti. 3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del POC, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14. 4. Il POC e' adottato dal consiglio ed e' depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4, chiunque puo' formulare osservazioni. 6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. 7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano. 8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla provincia ed e' depositata presso il comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. 9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai sensi dei comma 8.