Art. 35. Procedimento di approvazione dei PUA 1. Per i PUA che non apportino variante al POC il comune procede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal comune. 2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma precedente chiunque puo' formulare osservazioni. 3. Il comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PUA. 4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al deposito viene trasmesso alla provincia, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo' formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. Il comune e' tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.