Art. 35.
                Procedimento di approvazione dei PUA
    1. Per i PUA che non apportino variante al POC il comune procede,
dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per sessanta
giorni,  dandone  avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Per  i  PUA  d'iniziativa  privata  non  si procede ad adozione e gli
stessi  sono  presentati  per  la pubblicazione nei modi definiti dal
comune.
    2.  Entro  la  scadenza  del  termine di deposito di cui al comma
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.
    3.  Il  comune  decide  in merito alle osservazioni presentate ed
approva il PUA.
    4.  Qualora  apporti  variante  al POC, il PUA contestualmente al
deposito  viene  trasmesso alla provincia, la quale, entro il termine
perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento,  puo'
formulare  osservazioni  relativamente  a  previsioni  di  piano  che
contrastano  con  i  contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine
si  considera espressa una valutazione positiva. Il comune e' tenuto,
in  sede  di  approvazione,  ad  adeguare  il piano alle osservazioni
formulate  ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali
e circostanziate.